Cosa dice Szpunar
Beh, Szpunar letteralmente demolisce questo ragionamento dal punto 48 al punto 53 del suo parere. Spiegando che la promozione del modello europeo dello sport non può essere demandata all’Uefa (e alla Urbsfa) in quanto soggetti privati, nella misura in cui disciplinano lavoro retribuito in modo collettivo, non perseguono né attuano una politica dell’Unione. E specificando che «tale attività spetta al legislatore dell’Unione». Fa poi notare come «L’Uefa e l’Urbsfa cercano invece di invocare un obiettivo di ordine pubblico per giustificare una restrizione a una libertà fondamentale» e che «non spetta all’Uefa o all’Urbsfa attuare l’azione dell’Unione ai sensi dell’articolo 165. Si tratta di soggetti privati che esercitano funzioni economiche, oltre che normative». E se «sono ovviamente libere di proclamare – secondo il proprio giudizio – un modello sportivo europeo sulla base dell’articolo 165 o di altre norme; ciò non significa, tuttavia, che le funzioni spettanti alle istituzioni dell’Unione siano esternalizzate in un modo o nell’altro all’Uefa». Insomma, prosegue: «Non possono ottenere un assegno in bianco ai fini delle restrizioni alla libertà fondamentale di cui all’articolo 45 facendo riferimento all’articolo 165. Le restrizioni di questa libertà fondamentale da parte di soggetti come l’Uefa e l’Urbsfa devono essere valutate come tutte le altre restrizioni, in base ai principi ordinari».