Under 17 Regionale, l’arbitro ammette l’errore, ma il Comitato non delibera la ripetizione

l Giudice Sportivo riconosce l'errore personale dell'arbitro, ritenendolo però ininfluente ai fini del regolare svolgimento della gara. Convalidato, pertanto, il risultato stabilito dal campo
Under 17 Regionale, l’arbitro ammette l’errore, ma il Comitato non delibera la ripetizione

Incredibile quanto accaduto nella gara tra Bruinese e Cit Turin, valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Allievi Under 17 e terminata con il risultato di 3-1 per la squadra di casa. Come si legge nel comunicato rilasciato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, l’oggetto della contesa riguarda un “errore tecnico dell’arbitro, che avrebbe alterato il regolare svolgimento della gara”.

Il sig. Alessandro Longhi, al momento della ripresa del gioco nel secondo tempo, avrebbe impedito alla formazione ospite di battere il calcio d’inizio in avanti, sostenendo invece l’obbligo di batterlo all’indietro, come previsto dal regolamento ormai da tre anni. Tale pretesa, però, come da disposizione della Regola 8 del Regolamento, sarebbe errata, in quanto non si evidenzia alcun obbligo, sicché “espressamente prevista la possibilità di segnare una rete valida direttamente da calcio di inizio e/o ripresa di gioco, per cui la doglianza appare fondata. Lo stesso arbitro, ascoltato dal comitato sportivo, ha ammesso l’errore, “dovuto a una personale errata interpretazione del Regolamento”, si legge nel comunicato, “ma ha anche dichiarato che di fronte alla sua richiesta di ripetere il calcio di inizio direzionando il pallone all'indietro nessuno dei giocatori del Cit Turin ha protestato, e che solo al termine della gara l'allenatore Sig. Massimiliano Bertucci contestava tale indicazione”.

Il ricorso presentato, quindi, dalla società torinese è stato respinto dal giudice sportivo, in quanto, per determinare la necessità di ripetizione della gara, “il fatto o l’errore tecnico devono aver inciso direttamente sul risultato e/o sul regolare svolgimento della gara”. Appurato che non sia questo il caso, il Giudice ha quindi respinto il reclamo e ha omologato il risultato sul campo (ovvero il 3-1 in favore della Bruinese).

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