“Agnelli può sconvolgere la giustizia sportiva: rischio rivoluzione”

L’avvocato Spallone: “I quesiti che il Tar ha posto alla Corte Europea dopo il ricorso dell’ex presidente Juve possono cambiare tutto”
“Agnelli può sconvolgere la giustizia sportiva: rischio rivoluzione”© Marco Canoniero

«Prima è importante contestualizzare i fatti. Si tratta di una remissione alla Corte di Giustizia Europea, affinché si esprima su questioni pregiudiziali, così come avvenne con la vertenza Superlega da parte del Tribunale del Commercio di Madrid. Situazione analoga nel senso che il Tar del Lazio ha ritenuto, prima ancora di entrare nel merito, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea affinché si esprima sulla compatibilità con la normativa comunitaria,dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e della normativa che limita la competenza del Tar - solo dopo l’esaurimento dei tre gradi della giustizia sportiva - alla sola decisione di natura risarcitoria escludendo la possibilità di annullamento della decisione sportiva. La Corte di Giustizia Europea si esprimerà su questa compatibilità o incompatibilità e rimette gli atti al Tribunale nazionale, nella fattispecie il Tar del Lazio, che decide il merito del ricorso attenendosi a quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europe, come avvenuto nel procedimento promosso da A22 per la Superlega, nel quali era stato il Tribunale Commerciale di Madrid a rivolgersi alla Corte Europea. È evidente che, nell’ipotesi venisse ritenuta la violazione dei principi fondamentali sanciti dai Trattati Comunitari, l’intero impianto attuale della Giustizia Sportiva e specificamente la sua attuale insindacabilità da parte del Giudice ordinaria verrebbe messo in discussione con conseguente necessità di intervento urgente del legislatore al fine di risolvere un conflitto di norme fra ordinamenti di diverso ordine».

Il famoso Articolo 4 rischierebbe molto in questo senso?

«È opportuno ricordare che l’art. 4 del Cgs che sancisce l’obbligo di rispetto del principio di lealtà da parte di tutti i tesserati e la conseguente responsabilità oggettiva delle Società è quello la cui violazione viene posta a fondamento delle sanzioni anche le più severe comminate dalla Giustizia Sportiva. A quanto è dato capire l’ipotesi critica avanzata dal Giudice amministrativo riguarda esattamente l’eccessiva genericità del principio di lealtà per come enunciato, privo di alcun criterio determinativo, di esemplificazione e tassatività di ipotesi».

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Agnelli, la Corte Europea e le differenze con la Superlega

La differenza con il caso della Superlega a Madrid qual è?

«Nel caso della Superlega di discuteva di libertà di concorrenza e circolazione dei lavoratori, qui si discute dei diritti fondamentali della persona, quali la tutela giurisdizionale e il diritto del lavoratore rispetto ad un’inibizione per lunghi periodi di durata della sanzione sportiva. Dunque un livello ancora più elevato rispetto a diritti di natura meramente economica. Non essendovi giurisprudenza precedente sul punto specifico, questo del Tar del Lazio è da considerarsi un passaggio di grande rilievo, soprattutto se letto in combinato ad altri eventi di natura normativa, quali il Decreto Legge 71 del 31 maggio 2024 istitutivo della Commissione indipendente di controllo sulle società professionistiche. Si veda anche la decisione della Figc di sospendere la condizione per il rilascio delle licenze all’iscrizione al campionato data dall’impegno formale di ogni società a non partecipare a tornei che non siano organizzati dalla Federazione stessa o dalla Uefa. Dunque un complesso di interventi di varia natura che vanno nella direzione di ridefinire i rapporti tra giustizia ordinaria e sportiva e nel contempo di modificare una visione dell’autonomia sportiva, a mio parere, anacronistica che non distingue fra calcio anche professionistico e industria del calcio che, come ogni asset economico di rilievo nazionale, è soggetta a controlli anche giurisdizionali che non possono escludere gli organi statuali».

Quali saranno le tempistiche della Corte Europea?

«Non brevi l’istruttoria è peculiare e complessa. Il giudizio del Tar rimane sospeso in attesa che la Corte Europea si pronunci non nel merito, ripeto, ma solo sulle questioni di princìpio sottoposte dal Giudice nazionale. L’attesa sarà di oltre un anno, ottimisticamente».

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«Prima è importante contestualizzare i fatti. Si tratta di una remissione alla Corte di Giustizia Europea, affinché si esprima su questioni pregiudiziali, così come avvenne con la vertenza Superlega da parte del Tribunale del Commercio di Madrid. Situazione analoga nel senso che il Tar del Lazio ha ritenuto, prima ancora di entrare nel merito, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea affinché si esprima sulla compatibilità con la normativa comunitaria,dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e della normativa che limita la competenza del Tar - solo dopo l’esaurimento dei tre gradi della giustizia sportiva - alla sola decisione di natura risarcitoria escludendo la possibilità di annullamento della decisione sportiva. La Corte di Giustizia Europea si esprimerà su questa compatibilità o incompatibilità e rimette gli atti al Tribunale nazionale, nella fattispecie il Tar del Lazio, che decide il merito del ricorso attenendosi a quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europe, come avvenuto nel procedimento promosso da A22 per la Superlega, nel quali era stato il Tribunale Commerciale di Madrid a rivolgersi alla Corte Europea. È evidente che, nell’ipotesi venisse ritenuta la violazione dei principi fondamentali sanciti dai Trattati Comunitari, l’intero impianto attuale della Giustizia Sportiva e specificamente la sua attuale insindacabilità da parte del Giudice ordinaria verrebbe messo in discussione con conseguente necessità di intervento urgente del legislatore al fine di risolvere un conflitto di norme fra ordinamenti di diverso ordine».

Il famoso Articolo 4 rischierebbe molto in questo senso?

«È opportuno ricordare che l’art. 4 del Cgs che sancisce l’obbligo di rispetto del principio di lealtà da parte di tutti i tesserati e la conseguente responsabilità oggettiva delle Società è quello la cui violazione viene posta a fondamento delle sanzioni anche le più severe comminate dalla Giustizia Sportiva. A quanto è dato capire l’ipotesi critica avanzata dal Giudice amministrativo riguarda esattamente l’eccessiva genericità del principio di lealtà per come enunciato, privo di alcun criterio determinativo, di esemplificazione e tassatività di ipotesi».

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