Chiné si muove
Se per la giustizia ordinaria i personaggi citati nei colloqui con gli ultrà sono semplici testimoni, diverso è il discorso per la giustizia sportiva. Il procuratore federale Chiné ha infatti già avviato le pratiche per acquisire gli atti. La sfera di azione sembra poter essere delimitata tra l’articolo 25 del Codice di giustizia sportiva e l’articolo 4 - che riguarda la slealtà sportiva - qualora l’interpretazione data da Chiné delle violazioni ravvisate non dovesse combaciare con l’articolo 25 che riguarda la Prevenzione di fatti violenti. “Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività - così recita il codice - ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”. Le pene vanno da una o più giornate di squalifica, ma in caso di condotte di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara. Per i dirigenti è invece prevista l’inibizione temporanea. Qualora invece si sconfinasse nell’articolo 4, il ventaglio di sanzioni sarebbe alquanto più dilatato. Sull’argomento ieri è infine intervenuto il presidente federale Gabriele Gravina: «Questa pagina ferisce il mondo del calcio nel momento in cui stiamo cercando di ricompattare tutte le sue qualità. Non è più prorogabile il ricorso alla tecnologia per l’identificazione di coloro che entrano allo stadio».