Nasce il grande sogno italiano: benvenuta, schedina!

La Sisal, il 5 maggio 1946, pubblica la prima schedina della sua storia: comprende 12 partite e il vincitore di giornata si aggiudica 426.826 lire. Nello stesso giorno, un decreto legislativo luogotenenziale tratta il tema della rivendicazione dei beni confiscati ai perseguitati per motivi razziali
Nasce il grande sogno italiano: benvenuta, schedina!© LAPRESSE

Nasce il 5 maggio 1946 uno dei grandi sogni italiani per antonomasia. La Sisal, che diverrà poi Totocalcio, pubblica infatti la prima schedina della storia. L’elenco comprende 12 incontri, ma anche 2 partite di riserva: si tratta di 4 incontri del girone finale della Divisione Nazionale, 2 incontri del girone finale della Serie B-C Alta Italia e 6 incontri della coppa Alta Italia. La giocata di una colonna costa 30 lire e il primo vincitore, che centra subito l'agognato 12, si aggiudica la somma di 426.826 lire. Questa la prima combinazione vincente dell'invenzione del giornalista Massimo Della Pergola: Inter-Juventus 1, Torino-Milan 1, Bari-Napoli X, Livorno-Roma X, Padova-Vigevano X, Cremonese-Alessandria X, Como-Genoa X, Sampierdarenese-Sestrese X, Legnano-Novara 2, Bologna-Piacenza 1, Cesena-Modena 1 e Venezia-Mantova 1.

Un decreto sui beni confiscati ai perseguitati per motivi razziali

Un decreto legislativo luogotenenziale, pubblicato in data 5 maggio 1946, tratta il tema della rivendicazione dei beni confiscati ai perseguitati per motivi razziali negli anni della Seconda Guerra Mondiale. «I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa – si legge nel documento ufficiale –, possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede. Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti».

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